Impianti

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Impianti elettrici di messa a terra

L' impianto elettrico di messa a terra è il sistema di protezione contro i contatti indiretti attraverso l’interruzione automatica dell’alimentazione.

Una circolare ISPESL definisce la verifica dell’impianto di terra come “la verifica del sistema di protezione contro i contatti indiretti con interruzione automatica dell’alimentazione, nel significato della regola dell’arte ai sensi della legge 186/68, in particolare delle norme CEI 64-8CEI 11-1 e delle corrispondenti norme IEC e documenti di armonizzazione europea”.

La Guida CEI 0-14 definisce impianto di terra l’insieme dei dispersori, dei conduttori di terra, dei conduttori equipotenziali, dei nodi principali di terra e dei conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. Essa intende inoltre che, ai fini del decreto, facciano parte dell’impianto di terra anche i segnalatori di primo guasto (ove esistano) e i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti.

Non sono soggette all’obbligo di verifica di cui all’art. 4 comma 1 del DPR 462/01 gli impianti elettrici che basano la loro protezione dai contatti indiretti su un differente metodo (ad. es.doppio isolamento o separazione elettrica) né gli impianti di terra realizzati per altri scopi differenti dalla protezione dai contatti indiretti (ad. es. protezione catodica, messa a terra degli SPD, ecc.).


Dispositivi di protezione contro scariche atmosferiche

Sono soggette all’obbligo di verifica di cui all’art. 4 comma 1 del DPR 462/01  le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, relativi a strutture non auto protette.

In base all'art. 84 del Dlgs. 81/08, secondo il quale "Il datare di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica", tutti gli impianti di protezione, relativi a strutture che secondo le norme CEI 81/10 risultano "non auto protette", devono essere verificati.

Qualora le strutture  siano autoprotette secondo la normativa CEI vigente e per esse non vengano conseguentemente installati impianti e/o dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il datore di lavoro deve conservare la relazione tecnica sulla valutazione del rischio di fulminazione ed esibirla a richiesta degli organi di vigilanza.

 

Per verifica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche si deve intendere la verifica del sistema di protezione dalle fulminazioni dirette e indirette.


Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione

Prima del Dlgs 233/03 per individuare i "luoghi con pericolo di esplosione" si faceva riferimento alle Tabelle A e B del DM 22/12/58 ( a cui si applicavano gli artt. 329 e 331 del DPR 547/55).

Con l'entrata in vigore del Dlgs 233/03 cambia l’individuazione dei luoghi con pericolo di esplosione ai sensi dell’applicazione del DPR 462/01. Non si esegue più essere una classificazione convenzionale basata su una tabella, ma occorre fare riferimento ad una classificazione effettiva dei luoghi pericolosi.

Infatti, secondo il Dlgs 233/03, :

  • Il datore di lavoro deve denunciare all’ASL/ARPA gli impianti elettrici realizzati nelle aree classificate come zona 0 e zona 1 in caso di presenza di gas, e gli impianti elettrici realizzati nelle aree classificate come zona 20 e zona 21 in caso di presenza di polveri;
  • Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 siano sottoposte alle verifiche biennali previste dal DPR 462/01.

Negli impianti nei quali la classificazione porta ad avere solo zone 2 o 22 non deve essere effettuata la denuncia (fermo restando l’obbligo ad effettuare regolari controlli e manutenzioni).

Nei casi però in cui occorra la denuncia e la verifica periodica (zone 0-1-20-21), tale verifica dovrà riguardare l’intero impianto del luogo con pericolo di esplosione e quindi anche quello relativo alle zone 2 e 22 (chiarimento della guida CEI 0-14). Questa verifica deve comprendere, oltre all’impianto elettrico, anche l’idoneità di eventuali macchine pericolose al luogo di installazione.

Per la classificazione delle zone pericolose si fa riferimento alla norma CEI 31-30 per quanto riguarda le atmosfere esplosive in presenza di gas e alla norma CEI 31-52 per quanto riguarda le atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili.


CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

  • Zona 0 Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente
  • un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
  • Zona 1 Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
  • Zona 2 Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
  • Zona 20 Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.
  • Zona 21 Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
  • Zona 22 Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Per "normali attività" si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.

Per la classificazione delle aree o dei luoghi si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:

  • CEI 31-30 “Classificazione dei luoghi pericolosi” e successive modificazioni.
  • CEI 31-66 “Classificazione delle aree dove sono o possono essere presenti polveri combustibili” e successive modificazioni.

e le relative guide CEI 31-35 e CEI 31-56.

ALLEGATI:

Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n. 233. Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

Decreto Ministeriale 22 dicembre 1958. Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli articoli 329 e 331 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

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